Art. 8.
(Norma di copertura).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.
      3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.
      4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.
      5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata

 

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in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.
      6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.
      7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma 47, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.